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Patrocinio gratuito a spese dello Stato per cause civili PDF Stampa
causePubblichiamo una comunicazione riguardante il Patrocinio gratuito a spese dello Stato per cause civili. Si allega inoltre il facsimile della domanda. 
Il Patrocinio gratuito a spese dello Stato per cause civili consiste nell'assistenza legale gratuita per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice a chi non è in grado di sostenere le spese legali.

Chi può essere ammesso

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Se l'interessato convive con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:
  • ogni martedì mattina dalle ore 10,45 presso i locali di Piazza Dante n. 2, Bergamo
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
  • Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
  1. accoglimento della domanda
  2. non ammissibilità della domanda
  3. rigetto della domanda
  4. trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Allegati:
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Scarica questo file (fac-sim. domanda pubblico.pdf)Facsimile domanda per patrocinio gratuito128 Kb
 

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